|
Norme afflusso veicoli a motore sull'isola di
Favignana - mercoledì 27 luglio 2011
Gazzetta n. 165 del 18 luglio 2011
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 6 luglio 2011
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo
10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni
all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle
piccole isole dove si trovano comuni dichiarati
di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell' 8 settembre 1999,
con la quale sono state dettate le istruzioni
relative all'applicazione del summenzionato art.
8 del d.l.vo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo
compete al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati,
la facoltà di vietare nei mesi di più
intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione
di veicoli appartenenti a persone non facenti
parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della giunta comunale di Favignana
in data 23 marzo 2011, n. 46, concernente il divieto
di afflusso sull'isola medesima dei veicoli a
motore appartenenti a persone non facenti parte
della popolazione stabilmente residente sull'isola;
Vista la nota n. 2011/11588/W/C.T/Area III in
data 10 maggio 2011, con la quale l'ufficio territoriale
del governo di Trapani esprime il proprio parere
al riguardo;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione
Siciliana comunicato con nota della presidenza
in data 24 giugno 2011, n. 28825;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti
restrittivi della circolazione stradale per le
ragioni espresse nei succitati atti;
Decreta:
Art. 1
Divieto
Dal 29 luglio 2011 al 31 agosto 2011 e' vietato
l'afflusso, sull'isola di Favignana, di veicoli
a motore appartenenti a persone non facenti parte
della popolazione stabilmente residente nel Comune
omonimo. Ad apposite ordinanze sindacali e' rimandata
la decisione per eventuali limitazioni della circolazione
sulle strade dell'isola.
Art. 2
Autorizzazioni in deroga
Nel periodo di vigenza menzionato all'art. 1
del presente decreto possono affluire sull'isola:
a) veicoli per il trasporto pubblico;
b) autoveicoli che trasportano invalidi, purché
muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art.
381 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 495/1992, rilasciato da una competente autorità
italiana o estera;
c) veicoli di enti pubblici addetti a servizi
di polizia o di pubblico interesse;
d) veicoli appartenenti a proprietari di abitazioni
ubicate sull'isola che, pur non essendo residenti,
risultino iscritti nei ruoli comunali dell'imposta
ICI e TARSU del Comune di Favignana, per l'isola
di Favignana;
e) autoveicoli con targa estera sempre che siano
condotti dal proprietario o da componente della
famiglia del proprietario stesso;
f) autoveicoli con targa italiana, noleggiati
negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri,
ai sensi dell'art. 5 del decreto legge n. 465/1988,
convertito con legge n. 556/1988, previa dimostrazione
del contratto di noleggio;
g) autoveicoli adibiti al trasporto di merci,
sempre che non siano in contrasto con le limitazioni
alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;
h) autocaravan e caravan al servizio di soggetti
che dimostrino di avere prenotazioni nei campeggi
esistenti sull'isola e lì stazionino per
tutto il periodo del soggiorno;
i) veicoli che trasportano carburante, petrolio
e gas;
j) autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti
a persone che dimostrino di soggiornare nell'isola
di Favignana per un periodo di almeno cinque giorni,
mediante biglietto navale di andata e ritorno
e/o che dimostrino di essere in possesso di una
prenotazione in strutture alberghiere o extra
alberghiere;
k) veicoli appartenenti a residenti nell'arcipelago
delle Egadi;
l) autoambulanze e carri funebri;
m) veicoli per il trasporto di artisti ed attrezzature
per occasionali prestazioni di spettacolo, per
convegni, manifestazioni culturali, per servizi
televisivi e cinematografici. Tale permesso verrà
concesso, di volta in volta, secondo le necessità.
Art. 3
Ulteriori autorizzazioni in deroga
Al comune di Favignana e' concessa la facoltà,
in caso di appurata e reale necessità ed
urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto
di sbarco sull'isola.
Art. 4
Sanzioni
Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto
e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 398 a euro 1.596 così
come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti
di cui al decreto del Ministro della giustizia
in data 22 dicembre 2010.
Art. 5
Vigilanza
Il prefetto di Trapani e' incaricato della esecuzione
e della assidua e sistematica sorveglianza sul
rispetto del divieto stabilito con il presente
decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 6 luglio 2011
Il Ministro: Matteoli
Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture
ed assetto del territorio, registro n. 11, foglio
n. 241
Isole
Egadi fai click se non vedi l'immagine
Apri
in unaltra finestra
SPEEDY
TAXI Servizio Taxi a Favignana Tel. 348 5860676
- 348 5860677
Dove parcheggiare l' auto a Trapani:
Parcheggio libero al
Piazzale Ilio difronte al
Palazzetto dello Sport. Servizio
gratuito con bus navetta dal parcheggio al
Porto di Trapani. Per gli orari
consultare il sito www.atmtrapani.it
Mappe
interattive
|